Sez. 1, Sentenza n. 1015 del 10/04/1974 (Rv. 368954 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE TASSABILE - VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - INDICAZIONE DI CORRISPETTIVO SUPERIORE - RILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 43 DELLA LEGGE DI REGISTRO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - FONDI RUSTICI - TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE TASSABILE - VALUTAZIONE AUTOMATICA TABELLARE - APPLICABILITA - CONDIZIONI - LIMITI - INDICAZIONE DI CORRISPETTIVO SUPERIORE - RILEVANZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 43 DELLA LEGGE DI REGISTRO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Ai fini dell'imposta di registro sui trasferimenti per atto tra vivi dei fondi rustici, la legge 27 maggio 1959 n 355, interpretata autenticamente con la legge 22 novembre 1962, n 1706, non ha intaccato il principio secondo cui l'imponibile e determinato in base alla maggiore somma tra il corrispettivo dichiarato e il valore venale del bene, e consente che si applichi la valutazione automatica tabellare solo quando nell'atto sia stata omessa l'indicazione del valore ovvero ne sia stato indicato espressamente uno inferiore a quello risultante dall'applicazione della legge 20 ottobre 1954, n 1044. Pertanto, anche nel vigore di dette leggi, ove in una compravendita di fondo rustico il corrispettivo indicato nell'atto sia superiore al valore determinato col criterio automatico tabellare, l'imposta di registro va applicata in base a detto corrispettivo. In ordine a tale sistema di tassazione, quale risultante dalla combinata applicazione delle leggi predette e del principio, desumibile dall'art 43 della legge di registro, secondo cui l'imposizione principale deve fondarsi sulle risultanze del documento contenente l'atto tassato, e manifestamente infondata una questione di illegittimita costituzionale, sollevata con riferimento agli artt 3, 44 e 53 della Costituzione. (V 551'73, mass n 362593).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 22/11/1962 num. 1706 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)