Sez. 1, Sentenza n. 3755 del 07/11/1975 (Rv. 377960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE TASSABILE - CORRISPETTIVO PATTUITO - VALORE VENALE - CRITERIO DELL'ALTERNATIVITA E RECIPROCA PREVALENZA - CONDIZIONI - FONDI RUSTICI - VALORE VENALE - VALUTAZIONE AUTOMATICA - TABELLARE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE TASSABILE - CORRISPETTIVO PATTUITO - VALORE VENALE - CRITERIO DELL'ALTERNATIVITA E RECIPROCA PREVALENZA - CONDIZIONI - FONDI RUSTICI - VALORE VENALE - VALUTAZIONE AUTOMATICA - TABELLARE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO - LIMITI.*
L'art 43 della legge di registro del 1923 sancisce, ai fini della Determinazione della base imponibile, il criterio cosiddetto della alternativita e reciproca prevalenza del corrispettivo pattuito e del valore venale accertato, nel senso che, se il corrispettivo pattuito risulti piu elevato rispetto al valore del bene in comune commercio, l'imposta e ragguagliata al corrispettivo medesimo; e se, viceversa, il valore delle cose superi il corrispettivo convenuto, l'imposta e ragguagliata al primo. Le sopravvenute leggi relative ai trasferimenti di fondi rustici (20 ottobre 1954 n 1044; 27 maggio 1959 n 355; 22 novembre 1962, n 1706) hanno inteso incidere unicamente sulla Determinazione di uno degli elementi della base imponibile (quello del valore venale dei beni trasferiti), ferma lasciando la validita alternativa dell'altro (corrispettivo pattuito). Pertanto, anche nel vigore delle nuove leggi, l'imposta principale di registro continua ad applicarsi in base ai prezzi risultanti dal contratto e, nel caso in cui sia applicabile il sistema di valutazione automatica- tabellare, l'ulteriore imposta complementare e dovuta solo quando i risultati di tale valutazione superino quella iniziale base imponibile. (V 1015/74, mass n 368954; 687/74, mass n 368514; (V 551/73, mass n 362593; 2572/72, mass n 360096; (V 204/72, mass n 356002; 734/71, mass n 350539).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 43 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 16, Legge 20/10/1954 num. 1044 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355 art. 3, Legge 22/11/1962 num. 1706 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)