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Sez. L, Sentenza n. 13857 del 18/06/2014 (Rv. 631660 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Notificazione del controricorso al difensore non domiciliato in Roma - Utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso - Necessità - Mancanza - Nullità - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631660-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE

Nel giudizio di cassazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n. 183 (avvenuta il 1 gennaio 2012), la notifica del controricorso al difensore che non abbia eletto domicilio in Roma deve essere effettuata, a pena di nullità, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'ordine professionale ed indicato in ricorso, fermo restando che, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale presso lo studio del difensore, nel domicilio eletto (fuori Roma) nel ricorso medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)