Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25215 del 27/11/2014 (Rv. 633275 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE | Difensore non domiciliato in Roma - Indicazione nel ricorso dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria - Notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte ai sensi dell'art. 366, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 183 del 2011) - Validità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE
Nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 366 cod. proc. civ. introdotte dall'art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perché, mentre l'indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)