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Sez. 4, Sentenza n. 7555 del 16/06/1995 Ud. (dep. 06/07/1995) Rv. 202597 - 01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato | Specifico mandato per l'impugnazione di sentenza contumaciale - Fattispecie di forma per il rilascio ritenuta per assolvere a tale onere.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202597-01

Impugnazioni - Soggetti del diritto di impugnazione - Difensore dell'imputato

È assolto all'onere dello specifico mandato ex art. 571, comma terzo, cod. proc. pen. se l'imputato contumace, nel corso del giudizio di primo grado, abbia conferito al difensore "anche in caso di sua assenza o contumacia, per proporre eventuali appelli e ricorsi e depositando i motivi".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)