Sez. 3, Sentenza n. 2282 del 17/06/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214798 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO | Specifico mandato per l'impugnazione di sentenza contumaciale - Necessità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO
La semplice nomina, conferita dall'imputato al difensore di fiducia ai sensi dell' art. 96 cod. proc. pen., senza espressa attribuzione della facoltà di impugnare l'eventuale sentenza di condanna pronunciata in sua contumacia, è un atto diverso e non equipollente allo specifico mandato richiesto dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. Ciò priva il difensore della legittimazione ad impugnare e rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 571 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)