Sez. L, Sentenza n. 3155 del 23/05/1984 (Rv. 435201 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - SOSTITUZIONE "OPE LEGIS" DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO AD UNA DELLE PARTI - DISCIPLINA DEL FORO ERARIALE - APPLICAZIONE IMMEDIATA ALLE CONTROVERSIE PENDENTI - OBBLIGATORIETÀ.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - SOSTITUZIONE "OPE LEGIS" DI UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO AD UNA DELLE PARTI - DISCIPLINA DEL FORO ERARIALE - APPLICAZIONE IMMEDIATA ALLE CONTROVERSIE PENDENTI - OBBLIGATORIETÀ.*
L'art. 5 cod. proc. civ. stabilisce l'irrilevanza, rispetto alla Competenza, dei mutamenti del solo stato di fatto esistente al momento della domanda, ma non dei mutamenti di diritto e, pertanto, la sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originariamente in giudizio (nella specie, dell'ufficio liquidazioni del ministero del tesoro all'i.N.A.M. ai sensi del d.l. 30 aprile 1981 n. 168, convertito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1981 n. 331) determina l'applicabilità della disciplina del cosiddetto foro erariale, alla quale restano immediatamente assoggettate le controversie pendenti pur se in esse siano intervenute sentenze in ordine a questioni di Competenza. (Conf 4002/83, mass n 428942).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)