Sez. 3, Sentenza n. 84 del 06/01/1983 (Rv. 424889 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - CONDANNA IN SOLIDO - ISTANZA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITÀ DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETÀ - CONDANNA IN SOLIDO - ISTANZA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora più parti soccombenti abbiano un comune interesse alla controversia, individuabile anche nella semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero nella convergenza di atteggiamenti difensivi, il giudice può pronunciare condanna solidale al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 97, comma primo, cod. proc. civ., senza necessità di un'apposita istanza della parte vincitrice. (Conf 3673/77, mass n 387308).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)