Sez. 1, Sentenza n. 3673 del 10/08/1977 (Rv. 387308 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA IN SOLIDO - ISTANZA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFORMA IN APPELLO DELLA PARTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE NON ABBIA PRONUNCIATO LA CONDANNA IN SOLIDO - MOTIVO SPECIFICO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA IN SOLIDO - ISTANZA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFORMA IN APPELLO DELLA PARTE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CHE NON ABBIA PRONUNCIATO LA CONDANNA IN SOLIDO - MOTIVO SPECIFICO DI IMPUGNAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Qualora piu parti soccombenti abbiano un comune interesse alla controversia, individuabile anche nella semplice identita delle questioni sollevate e dibattute, ovvero nella convergenza di atteggiamenti difensivi, il giudice puo pronunciare condanna solidale al pagamento delle spese, ai sensi dell'art 97 primo comma cod proc civ, senza necessita di un'apposita istanza della parte vincitrice, e, quindi, pure in grado di appello, ancorche la pronuncia del primo giudice, che abbia regolato le spese senza dichiarare la solidarieta dei soccombenti, non sia stata oggetto di gravame. (V 2147/75, mass n 375914; (V 3167/74, mass n 371657; (V 352/74, mass n 368028).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)