Sez. 1, Sentenza n. 345 del 18/11/1998 Ud. (dep. 14/01/1999) Rv. 212299 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Trasmissione dei verbali al pubblico ministero - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
Il mancato invio al pubblico ministero dei verbali di sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria non è causa di nullità, in quanto, atteso il principio di tassatività sancito dall'art.177 c.p.p., la stessa non è prevista da alcuna norma esplicita. (Fattispecie nella quale la S.C. ha disatteso la tesi del ricorrente, secondo la quale la omessa trasmissione dei verbali costituiva nullità di ordine generale attinente alla iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio della azione penale, in quanto la mancata conoscenza delle prime dichiarazioni testimoniali avrebbe viziato lo sviluppo successivo delle indagini, producendo un "vizio genetico" nel promovimento della azione penale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)