Sez. 3, Sentenza n. 863 del 04/03/1998 Cc. (dep. 29/04/1998) Rv. 210743 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Mancata verbalizzazione delle dichiarazioni - Nullità o inutilizzabilità delle stesse - Esclusione - Relazionabilità sul loro contenuto - Possibilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ
La mancata verbalizzazione, da parte della polizia giudiziaria, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 357 c.p.p, di dichiarazioni dalla stessa ricevute da persone informate dei fatti, non costituisce, di per sè, causa di nullità o di assoluta inutilizzabilità, sotto qualsiasi forma di dette dichiarazioni. Nulla impedisce, salvi i divieti stabiliti nell'art. 350 c.p.p., che del loro contenuto venga comunque fatta relazione all'autorità giudiziaria e che questa ne possa tenere conto ai fini dell'adozione delle misure cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)