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Sez. 5, Sentenza n. 7969 del 28/03/1980 Ud. (dep. 23/06/1980) Rv. 145716 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - AUMENTI O DIMINUZIONI DI PENA CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE - OMESSA INDICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145716-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PENA - AUMENTI O DIMINUZIONI DI PENA CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE - OMESSA INDICAZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice di merito deve indicare specificamente ogni operazione di diminuzione o di aumento di pena conseguente all'applicazione di attenuanti o di aggravanti. La relativa omissione, non consentendo il controllo sull'uso del potere discrezionale attribuito dalla legge per la Determinazione della pena, si risolve in difetto di motivazione ed implica la nullita della sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 63, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)