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Sez. 5, Sentenza n. 5258 del 02/02/1984 Ud. (dep. 06/06/1984) Rv. 164627 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - EFFETTUAZIONE IN MANIERA UNITARIA - ILLEGITTIMITÀ - INDICAZIONE DELLE SINGOLE OPERAZIONI DI AUMENTO O DIMINUZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZA: NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164627-01

PENA - DETERMINAZIONE - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - EFFETTUAZIONE IN MANIERA UNITARIA - ILLEGITTIMITÀ - INDICAZIONE DELLE SINGOLE OPERAZIONI DI AUMENTO O DIMINUZIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZA: NULLITÀ DELLA SENTENZA.*

La Determinazione della pena non può essere fatta in maniera unitaria, ma deve essere eseguita chiaramente con l'indicazione di ogni singola operazione di aumento o diminuzione. Solo in tal modo può essere esercitato il controllo delle modalità di Esercizio del potere discrezionale concesso al giudice e da esercitare nel rispetto dei limiti di legge e dei principi generali del sistema. È pertanto nulla per Mancanza di motivazione la sentenza che non contenga la detta precisazione. (V mass n 158655; (V mass n 153389; (V mass n 145084; (Conf mass n 145716).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Pen. art. 524 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)