diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 25893 del 31/10/2017 (Rv. 646172 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | - Provvedimento di sospensione del pagamento ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - Natura giuridica e finalità - Portata generale - Applicabilità ai rimborsi IVA.
Stato
decisa il 2017-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646172-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il provvedimento di sospensione del pagamento (c.d. fermo amministrativo), previsto dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia (o pretenda di avere) nei confronti del suo creditore e, avendo portata generale, in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive), può essere legittimamente applicato anche ai rimborsi IVA, fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)