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Sez. 5, Sentenza n. 7320 del 28/03/2014 (Rv. 630172 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Sospensione del pagamento ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 (cosiddetto fermo amministrativo) - Portata generale - Fondamento - Finalità - Applicabilità in tema di rimborso IVA - Limiti.
Stato
decisa il 2014-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630172-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il provvedimento di sospensione del pagamento previsto dall'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, è espressione del potere di autotutela della P.A. a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dell'altrui credito con quello, anche se attualmente illiquido, che l'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo creditore, ed ha portata generale in quanto mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato, mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive). Ne consegue l'applicabilità della norma anche ai rimborsi dell'I.V.A., fino al sopraggiungere dell'eventuale giudicato negativo circa la concorrente ragione di credito vantata dall'erario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 com. 1 n. 5 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)