Sez. L, Sentenza n. 3701 del 16/02/2009 (Rv. 606628 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO | Versamento di contributi a fini pensionistici - Computo su base settimanale - Accreditamento effettuato sempre nello stesso giorno della settimana - Eventuale cinquantatreesima settimana - Scarto - Necessità - Condizioni - Fattispecie relativa ad conseguimento di pensione di anzianità in base alle "finestre" di cui all'art. 59 della legge 17 dicembre 1997, n. 449.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - TEMPO
In tema di versamento di contributi a fini pensionistici, laddove il computo avvenga su base settimanale e l'accreditamento sia effettuato sempre nello stesso giorno della settimana (nella specie, il sabato), nel caso in cui quel giorno nel corso dell'anno capiti cinquantatré volte, a fronte del normale numero di settimane annue, che è pari a cinquantadue, la cinquantatreesima settimana di contribuzione non può essere utilmente calcolata a favore del lavoratore, ma lo scarto ad essa relativo deve avvenire solo al termine dell'anno e non "ex ante", potendo detto scarto riferirsi soltanto a contribuzioni già versate e non potendo esso verificarsi con riferimento a periodi contributivi inferiori all'anno. (Nella specie, è stata confermata la sentenza di merito, che aveva ritenuto erronea, ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione di anzianità al 30 settembre 2000 - così da consentirne la fruizione dall'aprile 2001, in base allo scaglionamento delle "finestre" previsto dall'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - la decurtazione della quarantesima settimana lavorativa operata dall'INPS sul presupposto che essa si fosse esaurita con la sola giornata del sabato, giorno in cui era sempre avvenuto il versamento dei contributi fin dalla prima settimana).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)