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Sez. L, Sentenza n. 18120 del 02/07/2008 (Rv. 604312 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina ex art. 59 comma 6, legge n. 449 del 1997 - Data di conseguimento dei requisiti necessari - Irrilevanza - Data di decorrenza della pensione - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604312-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di pensione di anzianità, le regole previste dall'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997 si applicano, indefettibilmente, a tutte le pensioni di anzianità aventi decorrenza dal primo gennaio 1998 in poi, posto che la norma non fa alcun riferimento, ai fini della sua operatività, alla data di conseguimento dei requisiti necessari quali l'età anagrafica, l'anzianità contributiva, la data della domanda amministrativa ma pone, come unico criterio per la sua applicazione, la data di decorrenza della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che, accogliendo la richiesta del lavoratore, aveva affermato il diritto alla pensione di anzianità dal 1° giugno 1999, avendo il medesimo maturato il requisito anagrafico e quello contributivo solo nel marzo del 1999).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)