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Sez. 2, Sentenza n. 3858 del 23/12/2016 Ud. (dep. 26/01/2017) Rv. 269494 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinnovazione del dibattimento - Citazione testimoni già escussi - Onere a carico della parte che ne aveva originariamente richiesto l'ammissione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-12-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269494-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Nel caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento della composizione del giudice, l'onere della citazione dei testi grava sulla parte che ne aveva originariamente chiesto l'assunzione. (In motivazione, la Corte ha precisato che sono inutilizzabili le dichiarazioni testimoniali precedentemente assunte qualora anche una sola delle parti processuali si opponga alla lettura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)