Sez. 2, Sentenza n. 28594 del 11/06/2015 Ud. (dep. 06/07/2015) Rv. 264144 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mancato consenso di una sola parte alla lettura delle dichiarazioni in precedenza rese da testimoni - Rinnovazione del dibattimento - Necessità - Citazione testimoni già escussi - Onere a carico della parte che ne aveva originariamente richiesto l'ammissione - Sussistenza.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per mutamento della composizione del giudice, il mancato consenso di una sola parte rende superfluo accertare la volontà delle altre ed è sufficiente a riaprire tutta la sequenza processuale che aveva portato all'assunzione dei testi, compreso l'onere della nuova citazione dei testimoni già escussi, che continua a gravare unicamente sulla parte che ne aveva originariamente richiesto l'ammissione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)