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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8973 del 15/05/2020 (Rv. 657936 - 03)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE | Assicurazione contro i danni - Previsione di perizia contrattuale - Sospensione della prescrizione del diritto all'indennizzo - Condizioni - Denuncia di sinistro entro l'anno - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657936-03

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE

Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c., sempre che, tuttavia, il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in questo modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta del menzionato indennizzo sia dilazionata all'infinito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nonostante il sinistro fosse stato denunciato entro il termine - "ratione temporis" vigente - di un anno dalla relativa verificazione, aveva ritenuto prescritto il diritto all'indennizzo sul presupposto che la dichiarazione di volersi avvalere della procedura arbitrale era stata fatta dall'assicurato oltre un anno dopo la suddetta denuncia, senza tener conto dell'effetto sospensivo determinato dalla previsione della perizia contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)