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Sez. 3, Sentenza n. 3961 del 13/03/2012 (Rv. 621404 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE | Assicurazione contro i danni - Previsione di perizia contrattuale - Sospensione della prescrizione del diritto all'indennizzo - Condizioni - Denuncia di sinistro entro l'anno - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621404-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PRESCRIZIONE

Nell'assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all'indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di indennizzo sia dilazionata all'infinito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)