Sez. L, Sentenza n. 5957 del 15/06/1998 (Rv. 516473 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI | Sanzione pecuniaria - Opposizione avverso ordinanza - ingiunzione - Potere del pretore di annullare in tutto o in parte il provvedimento - Potere di commisurare la sanzione alla effettiva consistenza della infrazione - Sussistenza - Possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI
In sede di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria per infrazioni a norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il pretore ha il potere di annullare in tutto o in parte il provvedimento, ovvero di modificarlo, anche limitatamente all'entità della sanzione medesima commisurandola - in caso di accertamento di alcuni soltanto dei fatti contestati - una sanzione inferiore a quella recata dall'ordinanza e proporzionale alla effettiva consistenza della infrazione, restando esclusa la possibilità di rimettere gli atti all'autorità amministrativa per nuove determinazioni.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)