Sez. 1, Sentenza n. 4995 del 06/05/1991 (Rv. 472015 - 01)
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Prescrizione | Pluralità di illeciti - Decorrenza autonoma della prescrizione - Unificazione degli illeciti "quoad poenam" - Irrilevanza.
Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Prescrizione
In tema di infrazioni valutarie sanzionabili con pena pecuniaria amministrativa, il principio, secondo il quale la prescrizione quinquennale del credito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (richiamato dall'art. 3 del R.D.L. 5 dicembre 1938 n. 1928), decorre dalla data della corrispondente violazione (e quindi, ove questa si realizzi in una condotta permanente, dal giorno della cessazione della permanenza), trova applicazione anche in presenza di una pluralità di illeciti, con la conseguenza che, per ciascuno di essi, deve essere autonomamente computato detto termine, mentre non rileva l'eventuale unificazione degli illeciti medesimi, "quoad poenam", sotto il vincolo della continuazione, atteso che tale circostanza non può rendere operante, in una materia in cui la prescrizione è soggetta esclusivamente alle regole civilistiche, la norma dettata per il reato continuato dall'art. 158 cod. pen. (decorrenza della prescrizione dalla cessazione della continuazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 17, Regio Decr. Legge 05/12/1938 num. 1928 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)