Sez. 2 - , Ordinanza n. 22974 del 02/10/2017 (Rv. 645570 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione - Natura - Obbligazione "ex lege" - Carattere indennitario - Conseguenze - Decorrenza degli interessi legali - Dal deposito del ricorso - Fattispecie successiva alla l. n. 134 del 2012.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, giusta l'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico; sicché dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali decorrono, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione e, quindi, in concreto, da quella di deposito del ricorso, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto impugnato nella parte in cui la corte territoriale aveva ritenuto che, avendo la l. n. 134 del 2012 strutturato il procedimento di liquidazione dell’equa riparazione sulla falsariga di quello monitorio, si sarebbe dovuto far decorrere gli interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità dalla data di notifica del ricorso, in una con il conseguente decreto).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)