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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26206 del 19/12/2016 (Rv. 641916 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione - Obbligazione "ex delicto" - Esclusione - Obbligazione "ex lege" - Sussistenza - Carattere indennitario - Conseguenze - Decorrenza degli interessi legali dalla domanda - Ammissibilità - Rivalutazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641916-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, giusta l'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico; dal suo carattere indennitario, peraltro, discende, da un lato, che gli interessi legali decorrono, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza ed illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, e, dall'altro, che sulle somme liquidate per l'irragionevole durata del processo non può essere accordata alcuna rivalutazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)