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Sez. L, Sentenza n. 13616 del 17/09/2002 (Rv. 557449 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi - Rinunce e transazioni aventi ad oggetto detti diritti - Non intervenuti nelle forme della conciliazione giudiziale o sindacale - Impugnabilità ex art. 2113 cod. civ. - Sussistenza - Azione giudiziaria del lavoratore in relazione ai suddetti diritti proposta anteriormente alla rinuncia o transazione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557449-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE

L'art. 2113 cod. civ. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che restano impugnabili ai sensi del citato art. 2113 cod. civ. nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)