Sez. L, Sentenza n. 24024 del 23/10/2013 (Rv. 629173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Conciliazione in sede sindacale - Inoppugnabilità - Condizioni - Effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti sindacali - Necessità - Atto transattivo - Requisiti essenziali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)