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Sez. U, Sentenza n. 9319 del 19/04/2007 (Rv. 596403 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Regime transitorio - Controversia promossa da pubblico dipendente per il pagamento di indennità istituita da legge successiva al 30 giugno 98 ma relativa a periodo di servizio antecedente - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596403-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 69, comma diciassettesimo, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - che ha trasferito al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998 -, la controversia promossa dal dipendente di un comune siciliano per l'attribuzione di una indennità avente carattere retributivo, istituita da legge reg. entrata in vigore successivamente a quella data e negata con provvedimento dell'amministrazione emanato dopo il 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, pur risultando il credito vantato riferibile ad un periodo di servizio antecedente. Anche in questo caso, infatti, deve farsi riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso, al pari di quanto previsto nelle situazioni in cui la questione dedotta in giudizio tragga origine da un comportamento dell'amministrazione caratterizzato da permanenza, nelle quali, ove la cessazione della permanenza della condotta intervenga in data successiva al 30 giugno 1998, la controversia rientrerà nella giurisdizione del giudice ordinario (principio enunziato in controversia in cui un dipendente di un comune siciliano chiedeva l'attribuzione del cosiddetta "riequilibrio di anzianità", ai sensi dell'art. 39, comma nono, della legge reg. 15 maggio 2000 n. 10, norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale 4 luglio 2006 n. 308).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)