Sez. U, Sentenza n. 14216 del 03/10/2002 (Rv. 557763 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001) - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, comma settimo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non già al momento in cui è stata instaurata la controversia, bensì al periodo di tempo in cui si sono verificati i fatti materiali e le circostanze poste a base della pretesa dedotta in giudizio. Sussiste, pertanto, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alla domanda, proposta successivamente a tale data, con la quale un impiegato comunale avanzi una pretesa di natura patrimoniale nei confronti dell'ente locale per un'attività lavorativa (nella specie: di cancelliere addetto all'ufficio di conciliazione del medesimo comune) svolta anteriormente al 30 giugno 1998.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)