Sez. 1, Sentenza n. 1679 del 27/02/1997 Cc. (dep. 04/04/1997) Rv. 207217 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE | Giudice ricusato - Svolgimento della propria attività - Ammissibilità - Pronunzia di sentenza - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - IN GENERE
Il giudice ricusato può, dopo la ricusazione, continuare a svolgere la propria attività, essendogli unicamente inibito dall'art. 37, secondo comma, cod. proc. pen. di pronunciare sentenza sino a che non intervenga l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)