Sez. 3, Sentenza n. 40511 del 04/10/2001 Cc. (dep. 14/11/2001) Rv. 220303 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - RICUSAZIONE | Impugnazione dell'ordinanza d'inammissibilità - Effetto sospensivo - Sussistenza - Divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza - Sussistenza - Fondamento.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1930) - RICUSAZIONE
In tema di ricusazione, in pendenza di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione pronunciata "de plano" ai sensi del primo comma dell'art.41 cod.proc.pen., è inibito al giudice ricusato di pronunciare sentenza, operando la regola generale dell'effetto sospensivo dell'impugnazione (art.588, comma1 cod. proc.pen.), che trova deroga solo nelle ipotesi di decisione sul merito della ricusazione previste dal comma 3 del medesimo art.41 in virtù dell'espresso richiamo all'art.127 cod.proc.pen. il quale espressamente prescrive che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 588 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 588 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)