Sez. 2, Sentenza n. 10407 del 10/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161530 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - MEDIANTE COSTRUZIONE EDILIZIA - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - È TALE.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - MEDIANTE COSTRUZIONE EDILIZIA - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - È TALE.*
Il reato di distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 cod. pen.) è istantaneo con effetti permanenti nel caso di costruzione edilizia che altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale tutela. Infatti, la condotta antigiuridica, che produce l'evento del deturpamento di bellezze naturali, si esaurisce nel momento del compimento dell'opera eseguita in contrasto con i limiti imposti dal vincolo panoramico, verificandosi nello stesso momento la lesione del bene giuridico tutelato, mentre la sopravvivenza dell'opera abusiva costituisce un effetto a carattere permanente dell'illecito commesso. (Conf mass n 151213; (Conf mass n 142016).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)