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Sez. 2, Sentenza n. 7094 del 06/04/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178624 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE: NATURA DI REATO PERMANENTE ERRONEAMENTE RITENUTA.*
Stato
decisa il 1988-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178624-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DETURPAMENTO - DISTRUZIONE - REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - MOMENTO CONSUMATIVO - INDIVIDUAZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE: NATURA DI REATO PERMANENTE ERRONEAMENTE RITENUTA.*

La violazione dell'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) costituisce un reato istantaneo con effetti permanenti, perché l'Azione si esaurisce all'atto del compimento della costruzione o delle alterazioni contestualmente al verificarsi della lesione del bene giuridico, con gli effetti permanenti del perdurante stato determinato dalle alterazioni delle bellezze naturali. (nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio perché l'imputato non aveva commesso il fatto, il pretore, pur avendo dato atto dell'estraneità dell'imputato medesimo alla commissione del fatto concretante la violazione in questione, aveva affermato che la colpevolezza scaturiva dalla disponibilità dell'immobile da parte dello stesso, il quale, resosi acquirente, avrebbe dovuto far cessare la situazione antigiuridica, realizzata da terzi alcuni anni prima dell'acquisto, trattandosi di reato permanente). (Conf mass n 171199; (Conf mass n 169952; (Conf mass n 169746; (Conf mass n 161530).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Cod. Pen. art. 734

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)