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Sez. 6, Sentenza n. 4849 del 21/12/2000 Cc. (dep. 31/01/2001) Rv. 217863 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE | In sede di riesame - Misura cautelare in carcere illegittimamente disposta - Applicabilità della misura sostitutiva - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217863-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - SOSTITUZIONE

In sede di riesame di una misura di custodia cautelare in carcere, allorché il Tribunale accerti che il provvedimento è stato illegittimamente emesso (nella specie: per un reato previsto con pena inferiore nel massimo a quattro anni), non può sostituire la misura applicata con altra più favorevole, anche se richiesta dallo stesso indagato (nella specie: arresti domiciliari), ma ha l'obbligo di rilevare l'impossibilità della applicazione della misura imposta, atteso che il vizio genetico che affligge una misura cautelare illegittimamente irrogata non ne consente l'efficacia neanche come presupposto per la sostituzione con altra misura prevista dalla legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)