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Sez. 6, Sentenza n. 48462 del 08/10/2013 Cc. (dep. 04/12/2013) Rv. 258042 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Custodia cautelare in carcere - Condizioni di applicabilità - Limite edittale - "Ius superveniens" - Modifica dell'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen. per effetto della legge n. 94 del 2013 - Procedimenti in corso - Immediata applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258042-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

È applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore la nuova disciplina dell'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen., la quale - per effetto delle interpolazioni effettuate dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha convertito con modificazioni il D.L. 1 luglio 2013, n. 94 - ha innalzato da quattro a cinque anni il limite minimo del massimo edittale necessario per disporre la custodia cautelare in carcere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato un'ordinanza del tribunale del riesame che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 94 del 2013, aveva confermato la misura custodiale per il reato di violenza privata, in relazione alla quale il massimo edittale previsto è pari a quattro anni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 272, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 com. 2, Decreto Legge 01/07/2013 num. 78, Legge 09/08/2013 num. 94, Costituzione art. 13 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)