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Sez. 5, Sentenza n. 14931 del 05/03/2024 Ud. (dep. 11/04/2024) Rv. 286371-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE | Bancarotta fraudolenta documentale - Deposito nel corso del processo penale della documentazione contabile - Rafforzamento degli indici di fraudolenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286371-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA IN GENERE

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la tardiva esibizione, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei libri contabili non è idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile che gravano sull'amministratore sia nella fase prefallimentare, sia in quella immediatamente successiva alla comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ma piuttosto avvalora e corrobora quegli indici di fraudolenza rilevanti per l'accertamento della sussistenza del reato.

Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 16 com. 1 lett. 3, Legge Falliment. art. 49 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)