diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 3190 del 16/11/2020 Ud. (dep. 26/01/2021) Rv. 280260 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Inosservanza dell'obbligo di depositare le scritture contabili - Concorso con il reato di bancarotta fraudolenta documentale o di bancarotta semplice documentale - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280260-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il reato di inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili di cui agli artt. 16, n. 3 e 220 legge fall. concorre con quelli di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma primo, n. 2 legge fall. e di bancarotta semplice documentale, di cui all'art,. 217, comma secondo, legge fall., quando la condotta di bancarotta non consista nella sottrazione, distruzione o mancata tenuta delle scritture contabili, ma nella tenuta delle stesse in modo irregolare o incompleto ovvero tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 16 com. 1 lett. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 217 com. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)