Sez. 1, Sentenza n. 487 del 25/02/1971 (Rv. 350129 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - DI MERO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA PROPOSTA DA EREDI BENEFICIATI, CONTRO UN AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO SU UNA VENDITA IMMOBILIARE FATTA IN VITA DAL DE CUIUS, PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - AZIONE - DI MERO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE IN TEMA DI DOMANDA PROPOSTA DA EREDI BENEFICIATI, CONTRO UN AVVISO DI LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA COMPLEMENTARE DI REGISTRO SU UNA VENDITA IMMOBILIARE FATTA IN VITA DAL DE CUIUS, PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA DELLA PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.*
Per l'ammissibilita dell'Azione di mero accertamento non occorre che vi sia stata lesione di un diritto, ma basta, invece, che si sia verificata, rispetto ad una situazione sostanziale di vantaggio facente capo all'attore, un'obiettiva incertezza, la quale implichi, per l'attore medesimo, un pregiudizio attuale e giuridicamente apprezzabile, che non possa essere eliminato senza una pronuncia giudiziale. (nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva notificato agli attori, eredi beneficiati del loro genitore defunto, un avviso di liquidazione di imposta complementare di registro su un atto di vendita fatto, in vita, dal detto genitore in favore di una società gli attori avevano convenuto l'amministrazione predetta in giudizio per sentir dichiarare illegittima la pretesa nei loro confronti, perche la eredita era stata accettata con beneficio di inventario e nessun bene era residuato dalla compiuta liquidazionè i giudici di merito avevano ritenuto la carenza di interesse dei detti eredi a proporre domanda di accertamento negativo. Il SC non ha condiviso tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede, rilevando che gli attori avevano interesse all'accertamento della insussistenza di un loro Obbligo di estinguere la pretesa tributaria con beni del loro patrimonio personale). (sulla prima parte V 421'69, mass n 338489' 2067'67, mass n 329159' 1833'67, mass n 328741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)