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Sez. 2, Sentenza n. 421 del 07/02/1969 (Rv. 338489 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - OBIETTIVA INCERTEZZA PREGIUDIZIEVOLE - SUFFICIENZA - FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'INAM IN ORDINE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI SPESE DI DEGENZA OSPEDALIERA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DA PARTE DELL'OSPEDALE E DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1969-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338489-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERESSE AD AGIRE - NOZIONE - AZIONE DI ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - OBIETTIVA INCERTEZZA PREGIUDIZIEVOLE - SUFFICIENZA - FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'INAM IN ORDINE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI SPESE DI DEGENZA OSPEDALIERA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DELLE SPESE DA PARTE DELL'OSPEDALE E DEL COMUNE.*

L'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Tale interesse, riferito all'Azione di accertamento, non implica necessariamente la lesione di un diritto, bastando la sussistenza attuale di un'incertezza obiettiva, di per se suscettibile di recar pregiudizio ed il relativo accertamento, riguardando una condizione per la proponibilita della domanda e per ottenere la trattazione del merito, e estraneo alla indagine sulla fondatezza della pretesa (che attiene al merito della domanda) ed indipendente, quindi, dall'esito della controversia. In applicazione di tali principi, in tema di spese di spedalita e nell'ambito della Competenza giurisdizionale ordinaria, deve ritenersi ammissibile la domanda di accertamento, da parte dell'assicurato, soltanto nel momento in cui l'incertezza meramente soggettiva sull'esistenza del proprio diritto (alla copertura assicurativa) e sull'inesistenza dell'altrui diritto (al pagamento o rivalsa delle spese di spedalita) si obiettivizza attraverso la richiesta di pagamento delle spese di degenza, sia da parte dell'ospedale (una volta esperita con esito negativo la procedura amministrativa prevista dalla legge 26 aprile 1954, n. 251, con esclusione dell'Onere nei confronti e dell' INAM e del comune del domicilio di soccorso), che da parte del comune, ed indipendentemente dalla fondata sussistenza di ragioni di merito opponibili alla pretesa degli enti richiedenti. (V. 2043-68, massima n.334128 997-68, massima n. 332405 2497-67, massima n. 329809 2401-67, massima n. 329676 927-67, massima n. 327152).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 26/04/1954 num. 251

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)