Sez. L, Sentenza n. 3923 del 08/06/1983 (Rv. 428850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE)DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CONDIZIONI DI EFFICACIA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELL'INTIMATO LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE)DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - CONDIZIONI DI EFFICACIA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DELL'INTIMATO LICENZIAMENTO - CONSEGUENZE.*
In quanto atto che ha natura recettizia (al pari di qualsiasi atto di recesso da rapporto obbligatorio) e che (a differenza del licenziamento ad nutum previsto dall'art. 2118 cod. civ.) è qualificato dal motivo, il licenziamento collettivo fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione del personale (al quale non è applicabile la disciplina dettata dalla legge n. 604 del 1966 e dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970) deve - per aver effetto esser reso noto ai destinatari con l'indicazione dei motivi (esigenza della riduzione dell'attività aziendale e conseguente soppressione del posto occupato dal singolo lavoratore) che lo determinano. Peraltro, l'insufficienza di detta motivazione - se legittima il lavoratore a pretendere che il giudice controlli la sussistenza dei presupposti del licenziamento collettivo, con conseguente correlativo Onere probatorio a carico del datore di lavoro, pena la qualificazione del licenziamento come individuale - non inficia definitivamente l'intimazione del licenziamento collettivo, ove le condizioni idonee a farlo riconoscere come tale siano successivamente accertate in Sede giudiziaria. (V 1270/79, mass n 397504).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 20/05/1950 num. 4, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)