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Sez. U, Sentenza n. 1270 del 27/02/1979 (Rv. 397504 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ED ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397504-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ED ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE DEL MERITO - ESTENSIONE.*

Il licenziamento collettivo, fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle controparti coinvolte dalla soppressione di posti di lavoro, integra una fattispecie autonoma di recesso motivato del datore di lavoro, alla quale non e applicabile la disciplina del licenziamento individuale dettata dalla legge 15 luglio 1966 n 604, ne l'art 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300) sulla reintegrazione del dipendente licenziato. Il Sindacato del giudice su tale licenziamento collettivo, oltre che riguardare la ricorrenza degli indicati presupposti (il cui difetto ne comporterebbe la qualificazione come individuale), nonche le eventuali condizioni di efficacia del recesso (quale il decorso del termine fissato per l'esaurimento di procedure di conciliazione previste dagli accordi collettivi), puo estendersi al controllo della osservanza da parte del datore di lavoro dei criteri fissati dai patti sindacali di categoria per la concreta selezione dei dipendenti da licenziare (il cui rispetto, ove contestato, il datore di lavoro ha l'Onere di dimostrare), tenendo altresi conto che la incensurabilita delle scelte tecniche e produttive dell'imprenditore trova limite nel caso in cui il singolo licenziamento non risulti ricollegabile alla ristrutturazione aziendale, bensi diretto ad eliminare un dipendente sgradito o di scarso rendimento. Qualora il comportamento del datore di lavoro non sia conforme a dette regole, il recesso deve ritenersi illecito, e fonte di Obbligo risarcitorio. (V 4734/76, mass n 383475; (V 4723/76, mass n 383467; (V 2838/75, mass n 376860; (V 1342/75, mass nn 374869, 374870 e 374871).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 41, Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)