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Sez. 1, Ordinanza n. 6794 del 14/03/2024 (Rv. 670636-01)

BORSA - IN GENERE | Contratto di gestione di portafoglio di investimento - Forma scritta - Necessità - Sottoscrizione del documento sui rischi generali dell'investimento - Equipollenza - Esclusione - Ragioni. CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - CAUSE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670636-01

BORSA - IN GENERE

Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario.

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 9, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)