Sez. 1, Sentenza n. 3889 del 19/02/2014 (Rv. 629599 - 01)
BORSA - IN GENERE | In genere.
BORSA - IN GENERE
Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 30, comma 1, del Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell'investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all'art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 1, Cod. Civ. art. 1325 n. 4, Cod. Civ. art. 1418 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)