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Sez. L, Sentenza n. 700 del 04/02/1986 (Rv. 444260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - MENSA EROGATA DAL DATORE DI LAVORO - VERSAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI DI UNA SOMMA PARI O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA E CORRESPONSIONE A TUTTI I DIPENDENTI, FRUITORI O NON DI ESSO DELL'INDENNITÀ DI MENSA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA SIA DELLA INDENNITÀ SIA DEL SERVIZIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA COOPERATIVA - MENSA EROGATA DAL DATORE DI LAVORO - VERSAMENTO DA PARTE DEI LAVORATORI DI UNA SOMMA PARI O SUPERIORE AL VALORE CONVENZIONALE DEL PASTO - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA E CORRESPONSIONE A TUTTI I DIPENDENTI, FRUITORI O NON DI ESSO DELL'INDENNITÀ DI MENSA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA SIA DELLA INDENNITÀ SIA DEL SERVIZIO - NECESSITÀ.*

Nel caso in cui i lavoratori, per usufruire della mensa erogata dall'imprenditore, siano tenuti a versare una somma pari o superiore al valore convenzionale del pasto, quale stabilito con decreto ministeriale emanato in applicazione dell'art. 29 del T.U. N. 797 del 1955 e dell'art. 30 del T.U. N. 1124 del 1965, l'obbligazione contributiva del datore di lavoro (ex art. 12 legge n. 153 del 1969) viene meno solo se egli dimostri che l'importo corrisposto al lavoratore è pari (o superiore) al valore effettivo del pasto, giacché solo in tal caso il fruitore della mensa non riceve alcuna attribuzione patrimoniale. Allorché poi il datore di lavoro, oltre ad apprestare il servizio mensa, corrisponda a tutti i dipendenti (utilizzino, o meno, tale servizio) una speciale indennità, denominata indennità di mensa, in adempimento di un Obbligo contrattuale, sono assoggettate a contribuzione sia tale indennità, nel suo effettivo ammontare ed in ragione del numero dei dipendenti che ad essa hanno diritto, sia il servizio mensa (ulteriore prestazione in natura sempre connessa al rapporto di lavoro), in ragione dei pasti in concreto consumati e del valore convenzionale di essi, come determinato, per ciascun periodo, dai decreti ministeriali. (V 1431/85, mass n 439467; (V 5191/83, mass n 430057).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)