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Sez. L, Sentenza n. 5191 del 28/07/1983 (Rv. 430057 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430057-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - LIMITI.*

In quanto dazione in natura dipendente dal rapporto di lavoro, l'erogazione del servizio mensa in favore dei lavoratori dipendenti - che non può considerarsi servizio sociale apprestato dallo imprenditore in surrogazione della carente attività degli enti assistenziali - è soggetta a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sulla base del valore convenzionale del pasto come stabilito con decreto ministeriale emanato in applicazione degli artt. 29 del T.U. N. 797 del 1955 e 30 del T.U. N. 1124 del 1965 (tuttora in vigore), salvo che il datore di lavoro provi che detta erogazione sia da ricomprendere, per il suo particolare atteggiarsi, in una delle tassative ipotesi di esclusione considerate nel secondo comma dello stesso art. 12. (V 3088/82, mass n 421019; (V 391/82, mass n 418086).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)