Sez. L, Sentenza n. 12733 del 01/09/2003 (Rv. 566421 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordi sindacali - Interpretazione - Accertamento del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di omogeneizzazione del trattamento economico del personale di un gruppo bancario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva interpretato l'espressione "diverso inquadramento", assunta in una clausola contrattuale come condizione per l'assorbimento di un emolumento, con l'esclusivo significato di "passaggio di categoria o promozione", senza motivare adeguatamente tale opinione alla stregua del linguaggio comune e di quello giuridico e trascurando conseguentemente ogni indagine sulla comune volontà delle parti, necessaria invece per inquadrare detta espressione nel complessivo sistema contrattuale disegnato dagli accordi collettivi aziendali stipulati per rendere omogeneo il trattamento del personale di un gruppo bancario accresciuto dall'incorporazione di altri istituti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)