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Sez. L, Sentenza n. 6668 del 29/04/2003 (Rv. 562537 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Accordi sindacali - Interpretazione - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di prepensionamento.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562537-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni degli accordi sindacali e l'individuazione della volontà delle parti sono riservate alla competenza del giudice di merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale contenute negli artt. 1362 e seguenti cod. civ. (In base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato una società a pagare in favore di un ex dipendente una somma a titolo di complemento di liquidazione, e di indennità di mancato preavviso del licenziamento, in relazione ad accordo sindacale aziendale del 31 gennaio 1990, avente ad oggetto la corresponsione dei predetti trattamenti integrativi in caso di domanda di pensionamento anticipato dei lavoratori. Il giudice di seconde cure, nell'accogliere l'appello del lavoratore contro la decisione pretorile che aveva rigettato la domanda, aveva escluso che dall'accordo emergesse la comune volontà delle parti di subordinarne la efficacia alla circostanza che il pensionamento anticipato avvenisse nell'ambito del regime normativo della legge n. 181 del 1989, interpretazione, questa, sostenuta invece dalla società appellata che, a seguito della entrata in vigore della successiva legge n. 223 del 1991, la quale aveva introdotto maggiori oneri economici per le imprese, aveva comunicato ai dipendenti la revoca dell'applicazione dei trattamenti integrativi di cui all'accordo del 1990.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/05/1989 num. 181 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)