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Sez. 1, Sentenza n. 772 del 19/02/1977 (Rv. 384369 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - ATTITUDINE DEL CONIUGE AL LAVORO E CAPACITA DI GUADAGNO - RILEVANZA - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384369-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE - ATTITUDINE DEL CONIUGE AL LAVORO E CAPACITA DI GUADAGNO - RILEVANZA - VALUTAZIONE IN CONCRETO - NECESSITA - FATTISPECIE.*

In Sede di Determinazione dell'assegno di divorzio, l'attitudine di un coniuge al lavoro, e la conseguente capacita di guadagno, deve essere considerata non in astratto, ma con riferimento alle effettive possibilita, individuali ed ambientali, di svolgimento di un lavoro. (nella specie, e stata ritenuta non suscettibile di censura la sentenza del merito, in cui non si era ritenuto di considerare, ai fini dell'idoneita al lavoro, il semplice fatto che una donna fosse quarantaduenne, in buona salute, e coi figli maggiorenni).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)