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Sez. 1, Sentenza n. 1335 del 26/02/1980 (Rv. 404858 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALIMENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTITUDINE DI UN CONIUGE AL LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404858-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ALIMENTI - DETERMINAZIONE - CRITERI - ATTITUDINE DI UN CONIUGE AL LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

In tema di separazione personale, ed al fine del riconoscimento e della liquidazione dell'assegno di mantenimento o di alimenti, l'attitudine di un coniuge al lavoro spiega rilievo, nella individuazione delle sue capacita di guadagno, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilita di svolgimento di un'attivita lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore, soggettivo ed oggettivo, e non anche, pertanto, in termini meramente astratti ed ipotetici. (V 772/77, mass n 384369; (V 2983/76, mass n 381751).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)