Sez. L, Sentenza n. 2651 del 25/05/1978 (Rv. 392009 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ARTT 7 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 ED 8 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PREVENTIVO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE EX ARTT 7 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 ED 8 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Sia a norma dell'art 7 della legge n 604 del 1966, che ai termini dell'art 8 dello statuto dei lavoratori il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione non e obbligatorio, bensi e una semplice facolta del lavoratore licenziato. (Conf 647/75, mass n 373977).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)